Corte dei conti

Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazionein forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio, nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.


Nel corso del 2020 è presente un rilievo da parte della Corte dei Conti.

Per il 2021 non sono presenti rilievi della Corte dei Conti.

Per il 2022 non sono presenti rilievi della Corte dei Conti.
Descrizione
Delibera Corte dei Conti 53/2020 (113.19 KB)
Inserita il 20/09/2023
Modificata il 20/09/2023
Anno 2017 (38.02 KB)
Inserita il 20/09/2023
Modificata il 20/09/2023
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