Interventi straordinari e di emergenza

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla Legge 24 febbraio 1992, n. 255, o aprovvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) I provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonchè l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) I termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) Il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))

1-bis. I Commissari delegati di cui all'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'art. 43 del presente decreto.

Il Comune di Pompu non ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 33/2013 (dato aggiornato al 22.09.2023)
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